Spesso ricevo domande in merito all’ammissione alla detrazione delle prestazioni psicologiche o psicoterapiche e sulla necessità o meno di una prescrizione medica.
A chiarimento quindi, riporto, qui di seguito, quanto scritto dal dott. Marco Nicolussi, Presidente dell’Ordine degli psicologi del Veneto e Responsabile CNOP Studi di settore Agenzia delle Entrate, il 2 ottobre 2011.
“…È pertanto con soddisfazione che, come Consiglio Nazionale dell’Ordine, abbiamo accolto la circolare n. 20/E del 13 maggio scorso dove, a pag. 36, punto 5.15 – Spese per sedute di psicoterapia, dove l’Agenzia Nazionale delle Entrate conferma la detraibilità come spese sanitarie per entrambe le prestazioni, sia psicologiche che psicoterapeutiche
Di seguito lo stralcio della circolare:
5.15 Spese per sedute di psicoterapia
D: Nell’elenco dette figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dai Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo – psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti te figure professionali di cui at DM 29 marzo 2001.
Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti atta stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.
R: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e detto psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica.
È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.
Insieme a questo chiarimento è precisato che, aspetto assai importante per l’autonomia professionale, entrambe le prestazioni di psicologo e di psicoterapeuta, sono ammesse alla detrazione senza la necessità di avere la prescrizione medica. …”